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Sostegno per lavoratori in difficoltà

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è una misura economica che supporta i lavoratori durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, garantendo una parte dello stipendio attraverso l’INPS. Il rapporto di lavoro rimane attivo, anche se momentaneamente sospeso.

Cassa Integrazione Guadagni: Cos'è e Come Funziona

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un aiuto economico che tutela i lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Consente di mantenere il rapporto di lavoro, garantendo una parte dello stipendio tramite l’INPS.

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Chi può beneficiarne?

La misura è rivolta ai lavoratori subordinati, ad eccezione di:

  • Dirigenti.

  • Lavoratori a domicilio.

  • Apprendisti senza contratto professionalizzante.

  • Giornalisti e dipendenti di periodici.

Per accedere al beneficio, è necessario aver lavorato almeno 90 giorni presso l’azienda richiedente. Le donne in maternità possono ricevere l’indennità giornaliera dopo 60 giorni dalla sospensione del lavoro.

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Importo e durata

Il lavoratore percepisce fino all’80% della retribuzione per le ore non lavorate, nel rispetto di un massimale lordo di 1.222,51 €.
La CIG può durare fino a:

  • 24 mesi in un quinquennio (30 mesi per alcune aziende industriali e artigiane).

  • 13 settimane consecutive, prorogabili ogni 3 mesi fino a un massimo di 52 settimane per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).

  • Fino a 36 mesi complessivi per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), in caso di contratto di solidarietà unito ad altre causali.

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Tipologie:

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO):

    • Per aziende in crisi temporanea non attribuibile all’imprenditore.

    • Applicabile a settori industriali, edilizia, cooperative di produzione e lavoro, e attività connesse.

    • Durata massima di 52 settimane.

  1. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS):

    • Per aziende in crisi strutturale legata a riorganizzazione, crisi aziendale o contratti di solidarietà.

    • Applicabile a imprese con almeno 15 dipendenti (industriali, edili, artigiane, cooperative) o 50 dipendenti (commerciali, logistica).

    • Durata fino a 36 mesi per contratti di solidarietà.

  2. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD):

    • Riservata a imprese che non possono accedere a CIGO o CIGS o hanno esaurito i periodi previsti.

    • Include operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati con almeno 12 mesi di anzianità aziendale.

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Come presentare la domanda:

  • CIGO: entro 15 giorni dalla sospensione, direttamente all’INPS, indicando cause, durata, lavoratori coinvolti e ore richieste.

  • CIGS: entro 7 giorni, al Ministero del Lavoro e alle Direzioni Territoriali del Lavoro.

  • CIGD: entro 20 giorni, all’INPS o al Ministero, in base alla localizzazione delle unità produttive.

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